Titolo I – COSTITUZIONE E SCOPI
Art. 1 – COSTITUZIONE
1.1 L’Unione Nazionale Pro Loco d’Italia, costituita con atto pubblico in data 20-10-1962 n. 9104/1516 di rep. Dr. Valerio GrispigniManetti notaio in Bassano del Grappa, reg.to a Bassano del Grappa dd. 03-11-1962 al n. 693 vol. 130, riunisce le Pro Loco italiane e viene contraddistinta dalla sigla UNPLI.
1.2 L’UNPLI è un’associazione apartitica ed indipendente da qualsiasi ideologia.
1.3 L’UNPLI si articola in una struttura centrale nazionale e in strutture periferiche regionali, oltre che in altre strutture previste dai singoli Statuti Regionali.
1.4 L’UNPLI ha sede legale a Roma.
1.5 L’eventuale trasferimento della sede non comporta modifica statutaria.
Art. 2 – OGGETTO SOCIALE
2.1 L’UNPLI non ha scopo di lucro e può esercitare qualsiasi attività o dotarsi di qualsiasi struttura al fine di realizzare i propri scopi in campo culturale, ambientale, turistico, ecologico, naturalistico, sociale e nell’ambito della solidarietà, del volontariato e delle politiche giovanili secondo gli indirizzi della Comunità Europea.
2.2 L’UNPLI con la sua struttura centrale nazionale svolge il compito di:
a) coordinare tutte le sue strutture periferiche;
b) attuare anche direttamente tutte le iniziative per la promozione e la valorizzazione dell’Italia in tutti i campi di cui all’oggetto sociale, compresa l’informazione e l’accoglienza turistica.
2.3 L’UNPLI nella sua struttura centrale insieme alle sue articolazioni periferiche realizza:
a) il coordinamento dell’attività delle Pro Loco;
b) la rappresentanza delle Pro Loco nei confronti degli Organi istituzionali e di tutte le realtà che operano a livello internazionale, nazionale, regionale, provinciale, comunale e locale;
c) la tutela degli interessi delle Pro Loco;
d) l’informazione, la consulenza, e l’assistenza tecnica delle Pro Loco, anche tramite propri mezzi di stampa e informatici.
Art. 3 – SOCI: ACQUISIZIONE E PERDITA DELLA QUALIFICA. DIRITTI E DOVERI
3.1 La qualifica di socio dell’UNPLI è acquisibile da tutte le Pro Loco regolarmente costituite nel rispetto delle leggi vigenti, nonché delle norme statutarie dell’UNPLI.
3.2 Una Pro Loco si associa all’UNPLI tramite il Comitato Regionale territorialmente competente che ne delibera l’ammissione dopo avere verificato la richiesta di affiliazione con i relativi atti allegati. La Pro Loco ammessa è tenuta al versamento della quota associativa annua stabilita dal Consiglio Nazionale. Tale quota può essere maggiorata dai singoli Comitati Regionali per le proprie esigenze funzionali, fermo restando che la quota nazionale stabilita deve essere integralmente e immediatamente versata dal Comitato Regionale di competenza nei tempi e nei modi fissati dal Consiglio Nazionale dell’UNPLI.
3.3 La quota associativa non è trasmissibile e non è rivalutabile.
3.4 Avverso la reiezione della richiesta di affiliazione una Pro Loco può presentare la richiesta al Consiglio Nazionale che decide in maniera definitiva previo parere del Comitato Regionale di competenza. Il parere va dato entro 30 giorni dalla richiesta, trascorso tale termine il parere si intende comunque come dato.
3.5 Ogni socio ha pari diritto di voto, in ossequio al principio del voto singolo, sia nella nomina degli organismi direttivi che per eventuali variazioni statutarie che per lo scioglimento dell’UNPLI con conseguente destinazione dell’eventuale patrimonio.
3.6 Alle Assemblee Nazionali hanno diritto di voto le Pro Loco che abbiano versato la quota sociale sia nell’anno precedente sia nell’anno di svolgimento dell’assemblea.
3.7 Alle Assemblee delle strutture periferiche hanno diritto di voto le Pro Loco che abbiano versato la quota sociale sia nell’anno precedente che entro il termine previsto dallo Statuto della struttura periferica e, comunque, prima della data di svolgimento di ogni Assemblea dell’anno in corso.
3.8 I soci hanno diritto alle informazioni a cura dell’UNPLI.
3.9 I soci hanno il dovere di osservare le norme statutarie e quanto deliberato dall’UNPLI, nonché di versare la quota sociale annua stabilita dal Consiglio Nazionale.
3.10 La qualità di socio si perde per:
a) dimissioni dall’UNPLI;
b) scioglimento della Pro Loco;
c) esclusione dall’UNPLI per morosità o a seguito di provvedimento disciplinare.
3.11 Lo scioglimento di una Pro Loco deve essere accertato dal Comitato Regionale territorialmente competente.
3.12 I soci morosi per conservare l’anzianità di affiliazione all’UNPLI sono tenuti al versamento delle quote pregresse sino ad un massimo di due annualità consecutive. Dopo tale data il socio moroso viene automaticamente escluso dall’UNPLI, a cura del Comitato Regionale territorialmente competente.
3.13 Il provvedimento disciplinare di esclusione di una Pro Loco viene adottato dal Comitato Regionale territorialmente competente quando viene accertata l’inosservanza dello Statuto dell’UNPLI.
3.14 Avverso l’esclusione di una Pro Loco, la stessa può presentare ricorso al Consiglio Nazionale che decide in maniera definitiva previo parere del Comitato Regionale di competenza. Il parere va dato entro 30 giorni dalla richiesta, trascorso tale termine il parere si intende comunque come dato.
3.15 In caso di inerzia del Comitato Regionale in riferimento alle deliberazioni assunte dal Consiglio Nazionale ai sensi del precedente comma 3.4 e/o 3.14, il Presidente Nazionale, trascorsi trenta giorni dalla data della decisione, procede autonomamente alla nomina del Commissario ad acta per provvedere a tutti gli adempimenti connessi alla deliberazione del Consiglio Nazionale.
3.16 Tutti i soci hanno propria autonomia giuridica e finanziaria rispetto all’UNPLI che espressamente declina ogni responsabilità in merito a obbligazioni a qualunque titolo dagli stessi assunte.
Titolo II – STRUTTURA CENTRALE
Art. 4 – ORGANI CENTRALI
4.1 Gli Organi centrali dell’UNPLI sono:
a) l’Assemblea Nazionale;
b) il Consiglio Nazionale;
c) la Giunta Esecutiva;
d) il Presidente;
e) il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti;
f) il Collegio Nazionale dei Probiviri.
4.2 Tutte le cariche elettive all’interno dell’UNPLI hanno la durata di quattro anni ed allo scadere del quadriennio devono essere rinnovate, anche se la carica è stata acquisita nel corso del quadriennio stesso.
4.3 I componenti degli organi collegiali decadono e non sono più rieleggibili per il mandato in corso qualora non intervengano a tre riunioni consecutive, salvo impedimenti giustificati e accettati dal Consiglio Nazionale.
4.4 I componentidel Consiglio, o dei Collegi, come di qualsiasi carica elettiva nell’UNPLI, s’intendono automaticamente decaduti se la Pro Loco di appartenenza non risulta in regola con l’affiliazione all’UNPLI, che consenta il diritto di voto.
4.5 I titolari di qualsiasi carica elettiva dell’UNPLI esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato con la Pro Loco di appartenenza. Essi devono:
a) osservare e far osservare il presente statuto e le deliberazioni degli organi statutari;
b) operare nell’esclusivo interesse dell’UNPLI;
c) tenere un comportamento improntato a spirito di solidarietà, correttezza, buona fede e rigore morale;
d) astenersi da atteggiamenti o comportamenti che arrechino danno all’immagine o alla reputazione dell’UNPLI e dei suoi dirigenti, o che ingenerino dissidi o discordie fra gli associati.
La violazione dei suddetti obblighi può comportare – a seconda della gravità – la sanzione disciplinare della censura, o della sospensione dalle funzioni fino a sei mesi, o della decadenza dall’incarico integrata, in caso di recidiva, dalla ineleggibilità futura.
La sanzione disciplinare è irrogata dal Consiglio Nazionale con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti.
Art. 5 – ORGANISMI AUSILIARI
5.1 Gli Organismi ausiliari sono strumenti che l’UNPLI istituisce per la migliore realizzazione dei propri fini. Essi sono:
a) i Dipartimenti;
b) le Commissioni;
c) i Commissari ad acta;
d) le Cariche onorarie.
Titolo III – STRUTTURA PERIFERICA
Art. 6 – ORGANI PERIFERICI
6.1 Gli Organi periferici dell’UNPLI sono:
a) i Comitati Regionali;
b) i Comitati Provinciali;
c) i Consorzi, i Comprensori, i Bacini di Pro Loco;
d) altro tipo di strutture periferiche, purché preventivamente approvate dall’UNPLI.
6.2 I Comitati Regionali sono i componenti primari dell’articolazione dell’UNPLI. L’UNPLI riconosce un solo Comitato Regionale per Regione.
6.3 Nella denominazione di Comitati Regionali si intendono compresi anche i Comitati riguardanti le province autonome.
6.4 I Comitati Provinciali e le altre strutture periferiche, là dove esistenti, fanno tutti capo al Comitato Regionale di appartenenza.
6.5 Tutti gli organi periferici sono tenuti all’osservanza del precedente articolo 4.2.
6.6 Tutti gli organi periferici hanno propria autonomia giuridica e finanziaria rispetto all’UNPLI che espressamente declina ogni responsabilità in merito a obbligazioni a qualunque titolo dagli stessi assunte.
Art. 7 – COMPITI
7.1 Tutte le strutture periferiche dell’UNPLI godono di propria autonomia finanziaria, con l’obbligo di redigere un bilancio consuntivo annuale, costituito dalla situazione patrimoniale e dal conto economico, debitamente approvato e sottoscritto rispettando tutte le delibere degli Organi centrali dell’UNPLI.
7.2 Dette strutture hanno il compito di:
a) rappresentare gli interessi delle Pro Loco associate davanti alle istituzioni pubbliche e private a livello periferico;
b) fungere da strutture di coordinamento, attivando almeno a livello regionale un efficiente servizio di segreteria;
c) attivare servizi di consulenza, promozione ed assistenza per le Pro Loco.
Art. 8 – ADEMPIMENTI
8.1 I Comitati Regionali devono inviare all’UNPLI nazionale, in tempi congrui, copia :
a) della convocazione di ogni Assemblea Regionale;
b) del verbale dell’Assemblea Regionale;
c) del bilancio di previsione;
d) del bilancio consuntivo annuale costituito dalla situazione patrimoniale e dal conto economico;
e) dello Statuto Regionale e del Regolamento Regionale, e delle modifiche che vengono apportate.
8.2 La documentazione su citata deve essere inviata, altresì, dalle eventuali strutture subregionali al Comitato Regionale di competenza.
Titolo IV – ORGANI CENTRALI NAZIONALI
Art. 9 – ASSEMBLEA NAZIONALE
9.1 L’Assemblea Nazionale è l’organo sovrano dell’UNPLI e determina le sue linee di politica associativa ed i suoi obiettivi strategici.
9.2 Le decisioni dell’Assemblea Nazionale sono vincolanti per tutti i soci e per tutte le strutture dell’UNPLI.
9.3 L’Assemblea Nazionale può essere sia ordinaria che straordinaria.
9.4 E’ di competenza dell’Assemblea Nazionale:
a) approvare le linee programmatiche generali dell’Unione;
b) eleggere il Presidente nazionale;
c) proclamare i componenti del Consiglio Nazionale ratificando le elezioni democratiche dei Consiglieri Nazionali da parte delle singole assemblee regionali;
d) eleggere i componentidel Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti;
e) eleggere i componentidel Collegio Nazionale dei Probiviri;
f) approvare le modifiche statutarie proposte;
g) decidere l’eventuale scioglimento e liquidazione dell’UNPLI, disponendo circa la destinazione del patrimonio e la nomina dei Commissari liquidatori;
h) discutere sui temi proposti dal Consiglio Nazionale comunicati a tutti i Comitati Regionali almeno sessanta giorni prima dell’Assemblea;
i) approvare il regolamento elettorale.
9.5 L’Assemblea Nazionale è costituita dai delegati eletti in sede di Assemblea regionale in ragione di uno ogni venti Pro Loco iscritte o frazione superiore a dieci, i quali hanno diritto di voto seconda quanto previsto nell’art. 3 c. 6. All’Assemblea Nazionale possono assistere tutte le Pro Loco regolarmente affiliate all’UNPLI.
9.6 L’Assemblea Nazionale si riunisce in via ordinaria ogni quattro anni per determinare le linee programmatiche del quadriennio e per la elezione degli Organi Nazionali dell’UNPLI.
9.7 L’Assemblea Nazionale si riunisce in via straordinaria su iniziativa del Consiglio Nazionale o sulla base di richiesta scritta e motivata con delibera di almeno un terzo dei Comitati Regionali dell’UNPLI.
9.8 Nelle Assemblee Nazionali non sono ammesse deleghe.
9.9 L’Assemblea Nazionale, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei delegati aventi diritto di voto, ed, in seconda convocazione, da tenersi almeno un’ora dopo, qualunque sia il numero dei delegati presenti aventi diritto di voto, salvo quanto diversamente previsto dal presente Statuto (artt. 21-22).
9.10 Le decisioni dell’Assemblea sono valide a maggioranza semplice dei votanti, senza tenere conto degli astenuti.
Art. 10 – CONSIGLIO NAZIONALE
10.1 Il Consiglio Nazionale è formato dal Presidente Nazionale eletto e da 30 Consiglieri eletti democraticamente nelle assemblee regionali, proporzionalmente al numero delle Pro Loco associate, salvaguardando il diritto di rappresentanza di ogni Comitato regionale e secondo le norme del regolamento approvato dall’Assemblea Nazionale di cui all’art. 9.4 lett. i).
10.2 Il Consiglio Nazionale è convocato dal Presidente mediante lettera semplice contenente l’ordine del giorno, il luogo, la data e l’ora stabilita per la riunione.
10.3 In caso di urgenza è ammessa la convocazione telegrafica o via e-mail con il maggior preavviso possibile.
10.4 Il Consiglio Nazionale si riunisce di norma almeno tre volte all’anno, o quando il Presidente lo ritenga opportuno, o ne faccia richiesta scritta almeno un terzo dei suoi componenti. In quest’ultimo caso la riunione deve aver luogo entro trenta giorni dalla richiesta stessa.
10.5 La riunione del Consiglio Nazionale è valida in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei suoi componenti, in seconda convocazione, da tenersi almeno un’ora dopo, con la presenza di almeno un terzo dei suoi componenti.
10.6 Il Consiglio Nazionale ha in via esclusiva funzioni di indirizzo e di controllo sull’intera associazione che esercita attraverso i seguenti compiti:
a) indice l’Assemblea Nazionale ordinaria e straordinaria;
b) delibera l’attuazione delle direttive per il raggiungimento degli obiettivi fissati dall’Assemblea Nazionale sviluppandone la relativa programmazione;
c) determina le linee d’azione che si impongono per nuove esigenze tra un’Assemblea Nazionale e l’altra;
d) delibera le norme di eventuali Regolamenti;
e) delibera le iniziative di intervento e i comportamenti necessari su tematiche e avvenimenti del Paese che vengono, in qualche modo, ad interessare le attività delle Pro Loco presso le parti politiche, sociali ed eventualmente presso l’opinione pubblica;
f) approva il bilancio preventivo, corredato dal programma di attività, entro il 31 dicembre dell’anno precedente e il bilancio consuntivo annuale entro il 31 maggio dell’anno successivo;
g) sottopone all’approvazione dell’Assemblea Nazionale:
– le modifiche statutarie;
– l’eventuale scioglimento e liquidazione dell’UNPLI;
h) delibera in sede di stesura di Bilancio preventivo l’entità della quota associativa annuale;
i) elegge i componenti della Giunta Esecutiva proposti dal Presidente eletto, fra i quali il Vice-Presidente;
l) dichiara decaduto il Presidente Nazionale, il vice Presidente e la Giunta Esecutiva nei casi previsti dal presente Statuto;
m) delibera il riconoscimento di un Comitato Regionale UNPLI, ratificandone il relativo Statuto;
n) delibera il commissariamento di un Comitato Regionale dell’UNPLI con il voto favorevole della maggioranza dei propri componenti, in caso di violazione degli obblighi sanciti dal presente Statuto;
o) adotta nei confronti dei singoli Comitati Regionali, e secondo la gravità della inadempienza, i provvedimenti disciplinari consistenti in:
– richiamo;
– commissariamento.
Contro tutte le sanzioni è ammesso il ricorso al Collegio Nazionale dei Probiviri, secondo le modalità e i tempi previsti dal presente Statuto e dal Regolamento allegato, pena la inefficacia del ricorso stesso;
p) stabilisce l’eventuale tipo di rimborsi spese del Segretario Generale o di altro componente della Giunta, del Consiglio o di altri organi;
q) surroga per eventuali dimissioni o decadenze i propri componenti con i primi dei non eletti nelle rispettive assemblee regionali;
r) istituisce eventuali Commissioni di cui al successivo art. 17 e ne nomina i componenti, indicandone la durata ed attribuendo eventuali rimborsi.
10.7I verbali delle riunioni del Consiglio Nazionale vengono inviati ai Consiglieri Nazionali, ai componenti la Giunta Esecutiva, ai Presidenti dei Comitati Regionali, ai componenti il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti ed ai componenti il Collegio Nazionale dei Probiviri.
Art. 11 – GIUNTA ESECUTIVA
11.1 La Giunta Esecutiva viene eletta, su proposta del Presidente, dal Consiglio Nazionale.
11.2 La Giunta Esecutiva è costituita dal Presidente dell’UNPLI, che la presiede, dal Vice Presidente e da altri componenti fino al raggiungimento di un numero complessivo compreso fra un minimo di cinque e un massimo di nove unità. Almeno la metà più uno dei componenti della Giunta devono essere scelti fra i componenti del Consiglio.
11.3 La carica di componente della Giunta Esecutiva è incompatibile con quella di Revisore o di Proboviro a livello nazionale; tutte le incompatibilità accertate vanno risolte nei tempi e modi previsti dal Regolamento di cui al successivo art 25.
11.4 La Giunta Esecutiva è convocata dal Presidente con avviso contenente data, luogo, ora e ordine del giorno con un adeguato preavviso; per motivi di urgenza sono consentite convocazioni con preavviso di almeno quarantotto ore.
11.5 La Giunta Esecutiva di norma si riunisce almeno ogni tre mesi ed ogni qualvolta il Presidente o un terzo dei suoi componenti lo ritenga necessario.
11.6 La riunione della Giunta Esecutiva è valida con la presenza della metà più uno dei suoi componenti.
11.7 I verbali delle riunioni della Giunta Esecutiva vengono inviati anche ai Consiglieri Nazionali e ai Presidenti dei Comitati Regionali nonché ai componenti il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti ed ai componenti il Collegio Nazionale dei Probiviri.
11.8 La Giunta Esecutiva ha in via esclusiva funzioni operative di ordinaria e straordinaria amministrazione che esercita attraverso i seguenti compiti:
a) dare attuazione alle delibere del Consiglio Nazionale;
b) proporre il bilancio preventivo e consuntivo da presentare al Consiglio;
c) deliberare su materie di competenza del Consiglio Nazionale, in caso di urgenza, sottoponendo le suddette delibere a ratifica del Consiglio Nazionale nella prima riunione convocata;
d) istituire i Dipartimenti di cui al successivo art. 16 nominandone i componenti, indicandone la durata, ed attribuendo eventuali rimborsi.
11.9 I componenti della Giunta possono essere sostituiti dal Consiglio Nazionale su proposta motivata del Presidente.
11.10 Il Consiglio Nazionale, con almeno il voto dei due terzi dei suoi componenti e con delibera motivata da gravi inadempienze, può sfiduciare e dichiarare decaduti uno o più componenti della Giunta Esecutiva.
Art. 12 – PRESIDENTE NAZIONALE
12.1 Il Presidente è il legale rappresentante dell’UNPLI ed ha il mandato di perseguire gli scopi e la difesa degli interessi delle Pro Loco associate all’UNPLI, nel rispetto del presente Statuto. A tal fine si rende interprete della loro funzione e dei loro obiettivi presso le parti politiche, sociali e istituzionali.
12.2 Il Presidente viene eletto dall’Assemblea con la maggioranza semplice dei voti. Il Presidente può essere eletto per non più di due mandati consecutivi.
12.3 Il Presidente propone al Consiglio Nazionale la nomina del Vice-Presidente e dei componenti della Giunta Esecutiva.
12.4 Il Presidente ha i seguenti compiti:
a) assume le iniziative necessarie alla gestione delle attività dell’UNPLI secondo le linee e gli obiettivi stabiliti dall’Assemblea Nazionale, dando attuazione concreta ai programmi ed alle delibere approvate dal Consiglio Nazionale e dalla Giunta Esecutiva, tramite il Segretario Generale e i servizi da questo dipendenti;
b) adotta, in caso di comprovata urgenza, delibere di competenza della Giunta Esecutiva sottoponendole a ratifica della Giunta medesima nella prima riunione convocata;
c) promuove le attività e le delibere degli Organi centrali, e coordina le attività dei Comitati Regionali e degli Organismi ausiliari;
d) convoca e presiede il Consiglio Nazionale e la Giunta Esecutiva, determinando l’ordine del giorno delle riunioni;
e) ha facoltà di assistere, in proprio o per delega, alle assemblee dei Comitati Regionali;
f) è responsabile della gestione economica e finanziaria dell’UNPLI;
g) quale rappresentante legale dell’UNPLI di fronte a terzi e in giudizio, ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori alle liti;
h) può conferire deleghe per lo svolgimento di singoli atti al Vicepresidente o ad altro componentedella Giunta Esecutiva;
i) può invitare alle riunioni del Consiglio Nazionale e della Giunta Esecutiva, come esperti e senza diritto di voto, persone estranee a tali organi;
l) convoca su deliberazione del Consiglio Nazionale l’Assemblea Nazionale, sia Ordinaria che Straordinaria, salvo in casi particolari espressamente previsti dal presente Statuto;
m) nomina Commissari ad acta.
12.5 In caso di assenza o di impedimento temporaneo del Presidente, fino a un massimo di sei mesi consecutivi, svolge tutte le sue funzioni il Vice Presidente.
12.6 In caso di dimissioni, di assenza o di impedimento definitivo ovvero di impedimento di durata superiore a sei mesi consecutivi, il Presidente stesso, insieme alla Giunta Esecutiva e al Segretario Generale, vengono dichiarati decaduti dal Consiglio Nazionale.
12.7 Il Consiglio Nazionale, con almeno il voto dei due terzi dei suoi componenti e nei casi di gravi inadempienze ai doveri istituzionali o di mancata approvazione del bilancio, indice senza ritardo, se necessario in auto-convocazione, l’Assemblea per trattare la sfiducia e la decadenza del Presidente.
12.8 L’Assemblea straordinaria così indetta provvederà altresì ad eleggere il nuovo Presidente Nazionale sino alla conclusione del mandato corrente.
Art. 13- COLLEGIO NAZIONALE DEI REVISORI DEI CONTI
13.1 Il Collegio Nazionale dei Revisori è costituito da tre Revisori effettivi eletti dall’Assemblea fra candidati aventi adeguati requisiti professionali e/o di esperienza.
13.2 Nella seduta di insediamento, indetta dal Revisore risultato primo degli eletti, il Collegio elegge al suo interno il proprio Presidente fra gli effettivi.
13.3 Il Collegio dei Revisori ha i seguenti compiti:
a) vigila sull’andamento della gestione economica e finanziaria dell’UNPLI;
b) esegue verifiche di cassa e contabili, individuando tipi, destinatari e documenti giustificativi della spesa, evidenziando eventuali scostamenti da quanto preventivamente approvato;
c) riferisce, con apposite relazioni collegiali, al Consiglio Nazionale anche in sede di approvazione dei bilanci.
13.4 Il Presidente del Collegio è invitato alle riunioni del Consiglio Nazionale o della Giunta Esecutiva e vi può partecipare, senza diritto a voto, personalmente o, in caso di assenza, tramite un altro componente del Collegio da lui delegato.
13.5 Il Collegio si riunisce su convocazione del Presidente ogni qualvolta questi lo ritiene necessario. Le sue riunioni sono valide con la presenza di almeno due componenti effettivi.
13.6 Qualora sia necessario surrogare un componente a causa di impedimento definitivo, il Collegio si integra alla sua prima riunione con il primo dei non eletti.
Art. 14 – COLLEGIO NAZIONALE DEI PROBIVIRI
14.1 Il Collegio Nazionale dei Probiviri si compone di cinque componenti eletti dall’Assemblea fra candidati aventi adeguati requisiti professionali e/o di esperienza.
14.2 Nella seduta di insediamento, indetta dal Proboviro risultante primo degli eletti, il Collegio elegge nel suo interno il proprio Presidente.
14.3 Il Collegio Nazionale dei Probiviri ha i seguenti compiti:
a) regola conflitti di competenza, di rappresentanza ed ogni altra controversia tra gli Organi centrali dell’UNPLI e tra questi e gli Organi periferici;
b) interviene, altresì, nei conflitti tra l’UNPLI centrale e coloro che rivestono cariche sociali negli Organi periferici;
c) interviene, su richiesta dei Comitati Regionali, per dirimere particolari controversie nell’ambito delle strutture periferiche relativamente alla disciplina associativa come organo di secondo grado rispetto al Collegio Regionale dei Probiviri;
d) decide su ogni impugnativa riguardante il rispetto e la legittimità statutaria delle deliberazioni assunte dagli Organi centrali;
e) decide in via definitiva sui ricorsi contro le sanzioni comminate dal Consiglio Nazionale nei confronti dei Comitati Regionali;
f) accerta, a seguito di formale e circostanziata denunzia da parte di altro organo centrale o periferico dell’UNPLI, la violazione degli obblighi di cui all’art. 4.5 dello Statuto proponendo al Consiglio Nazionale, ove ne ricorrano i presupposti, la relativa sanzione.
14.4 Il Presidente Nazionale del Collegio dei Probiviri ha facoltà di assistere, senza diritto di voto, alle riunioni dell’Assemblea e del Consiglio Nazionale.
14.5 Con apposito regolamento di cui al successivo art. 25 viene determinata la procedura per la presentazione e trattazione dei ricorsi al Collegio che devono essere risolti nel termine massimo di novanta giorni dalla ricezione.
14.6 Il Collegio si riunisce su convocazione del suo Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga necessario. Le riunioni sono valide con la presenza di almeno tre componenti effettivi.
14.7 I singoli componenti il Collegio si asterranno dal partecipare ad alcuna fase di valutazione e giudizio che riguardi persone fisiche o giuridiche in potenziale conflitto di interessi.
14.8 Qualora sia necessario surrogare un componente a causa di impedimento definitivo, il Collegio si integra alla sua prima riunione con il primo dei non eletti.
Art. 15 – SEGRETARIO GENERALE
15.1 Il Segretario Generale è nominato e revocatodal Presidente Nazionale anche tra i non Consiglieri.
15.2 Il Segretario Generale esplica la sua attività per realizzare gli obiettivi e i programmi degli Organi deliberanti centrali, operando in stretta collaborazione con il Presidente Nazionale.
15.3 Sono compiti specifici del Segretario Generale:
a) dirigere e coordinare il servizio di Segreteria dell’UNPLI, assistendo alle sedute dell’Assemblea Nazionale, del Consiglio Nazionale e della Giunta Esecutiva, curando la compilazione dei relativi verbali e l’invio degli stessi agli interessati nel tempo più breve possibile, ove non altrimenti disposto;
b) coordinare gli altri uffici istituiti dall’UNPLI Nazionale;
c) raccordare e coordinare i rapporti con le Segreterie dei Comitati Regionali, anche attivando una rete uniforme di intercomunicazione;
d) predisporre le relazioni tecniche di cui venga incaricato ed esprimere a richiesta degli Organi centrali il proprio parere tecnico sulle procedure e le deliberazioni degli Organi centrali;
e) amministrare un fondo spese di segreteria allo scopo istituito dal Consiglio Nazionale;
f) provvedere alla gestione economica e finanziaria dell’UNPLI in conformità alle deliberazioni del Consiglio Nazionale e della Giunta Esecutiva, sotto la responsabilità del Presidente;
g) compilare il bilancio consuntivo dell’anno precedente da sottoporre al Presidente Nazionale e al Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti per la conseguente approvazione da parte degli Organi previsti;
h) predisporre, in conformità alle direttive degli Organi competenti, il bilancio preventivo per l’anno successivo da sottoporre alla dovuta approvazione;
i) depositare presso la sede dell’UNPLI, a disposizione dei Soci, durante i quindici giorni precedenti la riunione del Consiglio Nazionale, convocata per approvarlo, ciascun bilancio con i relativi allegati;
l) inoltrare, subito dopo il deposito, copia dei bilanci ai Consiglieri Nazionali ed ai Presidenti Regionali.
Titolo V – ORGANISMI AUSILIARI
Art. 16 – DIPARTIMENTI
16.1 I Dipartimenti sono istituiti dalla Giunta Esecutiva che ne determina il numero, il nominativo dei componenti, la durata dell’incarico e l’eventuale dotazione finanziaria.
16.2 I Dipartimenti hanno funzioni consultive ed operative entro i limiti e sui temi definiti nel programma approvato dal Consiglio Nazionale.
16.3 Il Responsabile di un Dipartimento deve essere, di norma, uno dei componenti della Giunta Esecutiva, escluso il Presidente Nazionale, che ha il compito di coordinarne l’attività.
Art. 17 – COMMISSIONI
17.1 Le Commissioni sono istituite dal Consiglio nazionale che ne determina il numero, il nominativo dei componenti e la durata.
17.2 Le Commissioni hanno funzioni consultive e di studio. Delle Commissioni possono far parte, anche in qualità di esperti, sia Soci delle singole Pro Loco che persone esterne all’UNPLI. Il Responsabile di una Commissione deve essere un Consigliere Nazionale.
Art. 18 – COMMISSARI AD ACTA
18.1 I Commissari ad acta sono scelti e vengono nominati dal Presidente Nazionale nei casi previsti dal presente Statuto.
18.2 Il Commissario ad acta è scelto preferibilmente tra i Consiglieri Nazionali.
18.3 Il Commissario non può rimanere in carica, di norma, oltre sei mesi, durante i quali ha il compito di svolgere tutte le operazioni necessarie per ripristinare le cariche elettive del Comitato secondo le norme dello Statuto Regionale, o per regolarizzare altri aspetti per cui è stato nominato.
Art. 19 – QUALIFICHE ONORARIE
19.1 Agli ex Presidenti Nazionali dell’UNPLI, come eccezionalmente ad altri componenti dell’UNPLI che hanno rivestito cariche Nazionali, per particolari meriti acquisiti in attività a favore delle Pro Loco, il Consiglio Nazionale, su proposta della Giunta Esecutiva, può conferire l’alto riconoscimento di Presidente Onorario o di Consigliere Onorario dell’UNPLI.
19.2 Tale riconoscimento viene attribuito per acclamazione oppure, in mancanza di unanimità, per votazione con una maggioranza dei due terzi dei voti validi espressi.
19.3 Il Presidente Onorario e i Consiglieri Onorari hanno facoltà di assistere, senza diritto di voto, alle riunioni dell’Assemblea Nazionale e del Consiglio Nazionale.
19.4 Il riconoscimento è a vita.
19.5 Il riconoscimento di Presidente Onorario o di Consigliere Onorario dell’UNPLI deve essere accettato dall’interessato formalmente per iscritto.
19.6 Il riconoscimento di Presidente Onorario o di Consigliere Onorario dell’UNPLI comporta la ineleggibilità a qualsiasi carica elettiva dell’UNPLI a livello nazionale.
19.7 Al Presidente Onorario o al Consigliere Onorario dell’UNPLI il Consiglio Nazionale può affidare incarichi di rappresentanza per particolari e specifiche mansioni.
Titolo VI – NORME GENERALI
Art. 20 – PATRIMONIO SOCIALE
20.1 Le risorse economiche, con le quali l’UNPLI provvede al funzionamento ed allo svolgimento della propria attività, sono:
a) quote e contributi dei soci;
b) eredità, donazioni e legati;
c) contributi dell’Unione Europea e di organismi internazionali;
d) contributi dello Stato, delle regioni, delle province, di enti locali, di istituzioni o di enti pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;
e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
f) proventi di cessioni di beni e di servizi ai soci e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria, e, comunque, finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
g) erogazioni liberali dei soci e di terzi;
h) entrate derivanti da iniziative promozionali, occasionali o permanenti, finalizzate al proprio funzionamento, comprese le feste, le raccolte di fondi e le manifestazioni di sorte;
i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell’associazionismo di promozione sociale.
20.2 I proventi delle attività vanno impegnati esclusivamente per il raggiungimento delle finalità istituzionali, e non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, neppure in forma indiretta. Eventuali avanzi di gestione vanno impegnati per le attività istituzionali statutariamente previste dell’anno successivo. E’ altresì vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili, avanzi di gestione, fondi, riserve e /o capitali.
20.3 Il bilancio consuntivo, costituito dalla situazione patrimoniale e dal conto economico, deve essere redatto annualmente ed approvato con le modalità previste dal presente Statuto; potrà inoltre essere prevista la redazione del Bilancio Sociale ed ogni altro atto e documento possa essere ritenuto utile e funzionale.
20.4 Tutti i beni o le attività oggetto del patrimonio dell’UNPLI Nazionale devono risultare da un libro inventario aggiornato all’inizio dell’anno e tenuto dalla Segreteria Nazionale debitamente vistato dal Collegio dei Revisori dei conti. Ogni anno l’inventario del patrimonio sociale deve essere aggiornato e trascritto in apposito libro da conservare con gli altri libri sociali e la relativa documentazione contabile.
20.5 L’UNPLI si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita, per il perseguimento dei fini istituzionali.
20.6 L’UNPLI può assumere lavoratori dipendenti, o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo.
20.7 Il Consiglio Nazionale delibera e decide in merito a quanto previsto dal presente articolo, e può prevedere il rimborso delle spese documentate sostenute o altre indennità.
Art. 21 – MODIFICHE STATUTARIE
21.1 Le modifiche al presente Statuto devono essere proposte all’Assemblea Nazionale con apposita delibera del Consiglio Nazionale, per iniziativa dello stesso o su richiesta di almeno un terzo dei Comitati Regionali, che complessivamente rappresentino un quarto delle Pro Loco aderenti all’UNPLI, o su richiesta di un quarto delle Pro Loco iscritte appartenenti ad almeno quattro Comitati Regionali.
21.2 L’Assemblea per le modifiche statutarie è validamente costituita in prima convocazione con la presenza dei due terzi degli aventi diritto di voto ed in seconda convocazione con la presenza della metà più uno degli aventi diritto di voto.
21.3 In deroga a quanto previsto ai commi precedenti, lo Statuto sarà da ritenersi automaticamente adeguato a quanto previsto da eventuali nuove normative legislative vincolanti.
Art. 22 – SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE
22.1 Lo scioglimento dell’UNPLI deve essere proposto all’Assemblea Nazionale dal Consiglio Nazionale con il voto favorevole di almeno tre quarti dei componenti.
22.2 L’Assemblea per lo scioglimento dell’UNPLI è validamente costituita in prima convocazione con la presenza dei quattro quinti degli aventi diritto di voto ed in seconda convocazione con la presenza dei due terzi degli aventi diritto di voto.
22.3 La deliberazione di scioglimento deve contemplare la nomina di uno o più liquidatori con i relativi poteri.
22.4 In caso di scioglimento, cessazione o estinzione il patrimonio sociale residuo deve essere devoluto,risolta ogni pendenza accertata, per fini di utilità sociale escludendo, pertanto, qualsiasi riparto fra i soci.
Art. 23 – CANDIDATURE
23.1 Un socio di una Pro Loco affiliata avente diritto a voto, all’uopo designato dalla Pro Loco di appartenenza, può candidarsi ad un Organo nazionale da eleggersi in Assemblea elettiva secondo quanto specificato nel Regolamento di cui al successivo art. 25.
23.2 Ogni socio può presentare una sola candidatura alla Presidenza nazionale o al Consiglio nazionale o al Collegio nazionale dei Revisori o al Collegio nazionale dei Probiviri.
Art. 24 – DISPOSIZIONI GENERALI
24.1 Salvo quanto disposto diversamente dal presente Statuto, le riunioni collegiali sono valide qualunque sia il numero dei componenti presenti in seconda convocazione.
24.2 Le votazioni sulle delibere e sulle mozioni avvengono su indicazione del Presidente:
a) per alzata di mano o per sistemi equivalenti;
b) per appello nominale, quando ne faccia richiesta almeno un quinto dei votanti.
24.3 Tutte le votazioni riferite a persone vanno effettuate esclusivamente a scrutinio segreto, salvo che in presenza di un unico candidato non si decida altra modalità di votazione.
24.4 Alla votazione ed alla elezione a qualsiasi carica dell’UNPLI possono concorrere solo le Pro Loco associate, che risultino in regola col versamento della quota di iscrizione relativa all’anno precedente, oltre a quello della quota dell’anno in cui si effettuano le suddette operazioni, con diritto o meno di voto secondo quanto previsto all’art. 3 c. 6 o c. 7.
24.5 I soci e le strutture periferiche sono tenuti all’osservanza degli atti deliberativi dell’UNPLI.
Art. 25 – REGOLAMENTI
25.1 I Regolamenti nazionali dell’UNPLI sono emanati a cura del Consiglio Nazionale e contengono le norme relative alle procedure di elezione e di funzionamento degli Organi centrali dell’UNPLI – salvo quanto disposto dall’art. 9.4 lett. i) – , nonché altre norme relative al buon andamento dell’attività dell’UNPLI. Il Consiglio Nazionale può prevedere forme di partecipazione dei Comitati provinciali e territoriali alle scelte dell’Unione Nazionale.
25.2 Le modifiche ai Regolamenti sono deliberate dal Consiglio Nazionale, su proposta della Giunta Esecutiva o su richiesta scritta di almeno due terzi dei Consiglieri.
Art. 26 – STATUTI DEI COMITATI REGIONALI UNPLI
26.1 Lo Statuto di ogni Comitato Regionale non deve essere in conflitto con i principi generalidel presente Statuto e deve essere portato a conoscenza del Consiglio Nazionale che lo ratifica, oppure ne chiede la modifica prima di ratificarlo.
26.2 I Comitati Regionali devono adottare la denominazione “Comitato Regionale UNPLI” seguito dal nome della Regione, affiancato o in sostituzione alla attuale denominazione e logo, e devono adottare il logo ufficiale dell’UNPLI.
26.3 Qualora lo Statuto di un Comitato Regionale non sia ratificato in quanto non compatibile con il presente Statuto Nazionale o con le disposizioni di leggi vigenti, il Consiglio Nazionale può nominare un Commissario ad acta per il Comitato Regionale interessato con il compito di fare adeguare lo Statuto del Comitato Regionale.
Art. 27 – DISPOSIZIONI FINALI
27.1 Per quanto non previsto nel presente Statuto, si fa riferimento alle norme vigenti in materia, e, in particolare, per quanto applicabili, alle disposizioni del Codice Civile.
Art. 28 – DISPOSIZIONI TRANSITORIE
28.1 Il presente Statuto diventa operante il giorno successivo alla sua approvazione,
28.2 Gli attuali Organi Nazionali concludono regolarmente il loro mandato fino alla scadenza naturale
REGOLAMENTO ELETTORALE di cui art. 9.4 lett.i dello Statuto
come modificato il 29 novembre 2015 dall’Assemblea Nazionale di Roma – Atahotel Villa Pamphili
TITOLO I – PREMESSE
Art. 1 – Determinazione del numero dei Consiglieri Nazionali da eleggere nelle singole assemblee elettorali regionali
1.1 Salvaguardato il diritto di rappresentanza di ciascun Comitato regionale di cui all’articolo n° 10.1 dello Statuto, il numero residuo dei Consiglieri Nazionali da fare eleggere nelle singole assemblee elettorali regionali si otterrà prendendo a base di calcolo il numero totale delle Pro Loco associate al 31 dicembre dell’anno precedente a quello in cui si svolgono le Assemblee elettive.
1.2 La divisione fra il numero totale delle Pro Loco associate e il numero residuo dei Consiglieri Nazionali da eleggere determinerà il quorum da esprimersi senza alcun arrotondamento.
1.3 Detto quorum verrà inizialmente detratto dal numero delle Pro Loco associate a quei singoli Comitati regionali che ne abbiano capienza e calcolando i relativi resti.
1.4 Il nuovo ordine decrescente dei Comitati Regionali determinerà a quali di essi andranno assegnati gli ulteriori residui Consiglieri Nazionali.
1.5 In caso di parità per l’assegnazione dell’ultimo seggio fra due o più Comitati regionali si andrà a ritroso di anno in anno considerando il numero delle Pro Loco associate a quegli specifici Comitati fino a quando la situazione di parità non sarà rimossa.
1.6 Faranno in ogni caso fede i dati ufficiali archiviati presso la struttura nazionale.
1.7 Per l’elezione dei Consiglieri Nazionali il numero massimo di preferenze che si possono esprimere è pari al numero dei Consiglieri da eleggere.
Art. 2 – Indicazioni generali di indirizzo per l’elezione dei Consiglieri Nazionali e agli organi centrali e periferici
2.1 Fatte salve le specifiche procedure da codificare nei regolamenti previsti all’articolo n° 25 dello Statuto, nel Consiglio Nazionale viene favorita la presenza sia di un adeguato numero di rappresentanti di sesso femminile che di giovani di età inferiore agli anni 40 all’atto della nomina.
2.2 Tale disposizione gradualmente verrà applicata anche per tutti gli organi collegiali centrali e periferici
2.3 Sono in linea generale da evitare candidature a ricoprire cariche negli organi centrali e periferici di persone che abbiano già compiuto il 70° anno di età salvo che non si tratti di rinnovo di mandato.
Art. 3 – Requisiti per la candidatura a Presidente dell’UNPLI
3.1 La candidatura a Presidente dell’UNPLI, in conformità a quanto indicato dall’articolo n° 23 dello Statuto, deve essere sostenuta in forma palese e con specifica delibera da almeno 4 (quattro) Comitati Regionali e non più di 6 (sei).
3.2 I Comitati Regionali possono esprimere il sostegno non revocabile ad un solo candidato.
TITOLO II – PROCEDURE ELETTORALI NELLE ASSEMBLEE REGIONALI
Art. 4 – Elezione dei Consiglieri Nazionali attribuiti
4.1 L’assemblea regionale, o della provincia autonoma, per la elezione dei Consiglieri Nazionali è convocata con delibera del Comitato Regionale diramata a tutte le Pro Loco iscritte e comunicata per conoscenza all’UNPLI almeno dieci giorni prima della data di svolgimento per permettere l’invio di un proprio rappresentante.
4.2 Possono partecipare a detta assemblea, con diritto di voto, tutte le Pro Loco in possesso dei requisiti di cui all’art. 24.4 dello Statuto. L’elettorato sia attivo che passivo deve rispondere al requisito biennale di regolarità associativa.
4.3 L’assemblea, quale suo primo atto, elegge fra i partecipanti il proprio ufficio di presidenza composto da un Presidente, un Vice Presidente, un Segretario ed un numero adeguato di scrutatori.
4.4 L’assemblea procede alla elezione dei Consiglieri Nazionali spettanti al Comitato Regionale nel numero determinato e ufficialmente comunicato dal Presidente Nazionale.
4.5 Ogni candidato deve sottoscrivere la propria candidatura specificando di rappresentare una Pro Loco nelle condizioni di cui all’articolo 24.4 dello Statuto e di avere svolto almeno un mandato da Presidente di Pro Loco e/o da Consigliere Nazionale o Regionale.
4.6 La dichiarazione di cui al comma precedente va sottoscritta congiuntamente dal candidato e dal Presidente della Pro Loco.
4.7 La disposizione delle candidature sulle schede viene stabilita secondo l’ordine alfabetico dei candidati, le schede sono bloccate, la cancellazione o l’aggiunta di nominativi invalidano la scheda; ogni elettore può esprimere al massimo un numero di preferenze pari al numero di Consiglieri Nazionali da eleggere; al termine delle operazioni di voto verrà resa pubblica la graduatoria nella quale non saranno presenti i candidati che non hanno raggiunto almeno il 5% – cinque per cento – dei voti validi con arrotondamento decimale all’unità superiore.
4.8 Risultano eletti il candidato o i candidati che hanno ricevuto più preferenze. In caso di parità prevale il rappresentante della Pro Loco con maggiore anzianità di iscrizione all’UNPLI o in difetto per sorteggio.
4.9 Il verbale della seduta, contenente la graduatoria di voto e l’elenco delle Pro Loco associate che hanno partecipato alla votazione, deve pervenire al Presidente Nazionale almeno trenta giorni prima della data prevista per l’Assemblea Nazionale. L’adempimento è assolto attraverso l’anticipo del verbale tramite fax e posta elettronica e trasmettendo gli originali tramite servizio postale.
4.10 Qualora sia necessario sostituire per qualsiasi causa un Consigliere Nazionale, il Presidente Nazionale comunicherà al Presidente Regionale la necessità di convocare un’Assemblea regionale suppletiva che dovrà avere svolgimento entro trenta giorni dalla richiesta.
4.11 La documentazione relativa all’assemblea regionale suppletiva dovrà essere trasmessa entro i quindici giorni successivi allo svolgimento della stessa con le medesime formalità di cui al precedente 1.9.
4.12 I Consiglieri surroganti saranno insediati alla prima riunione utile del Consiglio Nazionale successiva alla loro elezione e saranno ratificati dalla prima Assemblea Nazionale utile.
4.13 Eventuali irregolarità emerse nel corso dell’Assemblea Regionale vanno denunciate, pena inammissibilità del ricorso, entro due giorni dalla data di svolgimento esclusivamente al Collegio Nazionale dei Probiviri, che deve decidere entro i successivi tre giorni; il ricorso deve essere inoltrato tramite fax, seguito da invio per posta elettronica, direttamente all’UNPLI, sede nazionale.
Art. 5 – Elezione dei Delegati all’Assemblea Nazionale
5.1 L’assemblea regionale, o della provincia autonoma, per l’elezione dei Delegati alla Assemblea Nazionale è convocata con delibera del Comitato Regionale diramata a tutte le Pro Loco iscritte e comunicata per conoscenza all’UNPLI almeno 10 giorni prima della data dell’Assemblea regionale per potere inviare un proprio rappresentante.
5.2 Possono partecipare a detta assemblea, con diritto di voto, tutte le Pro Loco in possesso dei requisiti di cui all’art. 24.4 dello Statuto; a tale proposito i Presidenti dei Comitati Regionali dovranno far pervenire, almeno trenta giorni prima della data dell’Assemblea Nazionale su modulistica fornita dall’UNPLI, l’elenco delle Pro Loco associate con il versamento delle relative quote, farà fede il timbro postale o il fax.
5.3 L’assemblea, quale suo primo atto, elegge fra i partecipanti il proprio ufficio di presidenza composto da un Presidente, un Vice Presidente, un Segretario ed un numero adeguato di scrutatori.
5.4 L’assemblea procede alla elezione dei Delegati all’Assemblea Nazionale in ragione di uno ogni venti Pro Loco iscritte, o frazione di detto numero superiore a dieci, usando come base di calcolo il minore fra il numero delle Pro Loco ufficialmente iscritte al 31 dicembre dell’anno precedente e quello ufficiale rilevato prima dell’inizio delle operazioni di voto; sia gli elettori attivi che passivi devono rispondere al requisito biennale di regolarità associativa.
5.5 Ogni candidato deve sottoscrivere la propria candidatura specificando di rappresentare una Pro Loco nelle condizioni di cui all’articolo 24.4 dello Statuto.
5.6 Risultano eletti quei candidati che hanno ricevuto più preferenze ed in caso di parità prevale il rappresentante della Pro Loco con maggiore anzianità di iscrizione all’UNPLI o in difetto per sorteggio; i primi non eletti saranno considerati supplenti e potranno sostituire gli effettivi in caso di formale rinuncia degli stessi.
5.7 L’elenco dei Delegati eletti, nonché il verbale della seduta, devono pervenire al Presidente Nazionale almeno trenta giorni prima della data prevista per l’Assemblea Nazionale. La documentazione deve pervenire via e-mail e per fax.
5.8 Eventuali irregolarità emerse nel corso dell’Assemblea Regionale vanno denunciate, pena inammissibilità del ricorso, entro due giorni dalla data di svolgimento esclusivamente al Collegio Nazionale dei Probiviri, che deve decidere entro i successivi tre giorni; il ricorso deve essere inoltrato tramite fax, seguito da invio per posta elettronica, direttamente all’UNPLI, sede nazionale.
TITOLO III – PROCEDURE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ASSEMBLEE NAZIONALI
Art. 6 – Assemblea per modifiche statutarie
6.1 Tutti i Delegati si intendono formalmente convocati per l’Assemblea Nazionale all’atto della loro elezione.
6.2 Eventuali emendamenti alla proposta di Statuto vanno presentati, unicamente in forma scritta, entro dieci giorni prima dell’Assemblea.
6.3 Sono ammissibili unicamente gli emendamenti presentati da Delegati regolarmente accreditati dalla commissione verifica poteri.
6.4 E’ autorizzato al ricevimento degli emendamenti esclusivamente il Segretario Generale che annoterà le modalità di ricezione degli stessi.
6.5 Gli emendamenti, su specifico modulo, devono contenere l’esatta formulazione del nuovo testo e l’indicazione delle parti che vanno eventualmente a sostituire nonché la loro precisa ed univoca collocazione nella proposta di Statuto.
6.6 Ogni singolo emendamento non potrà riguardare più di uno specifico articolo della proposta di Statuto salvo che non riguardi le correzioni tecniche in casi di rimandi.
6.7 Saranno considerati come non presentati gli emendamenti non conformi, in tutto o in parte, ai precedenti punti.
6.8 Successivamente alla illustrazione generale della proposta di Statuto verrà aperta la prima sessione degli interventi riservata alla presentazione degli emendamenti e verrà comunicato il tempo massimo assegnato ad ogni singolo oratore.
6.9 Ogni emendamento ammissibile verrà pubblicamente illustrato a cura del firmatario. In caso di assenza del proponente l’emendamento si intende ritirato.
6.10 Ad ogni illustrazione faranno seguito eventuali rilievi tecnici.
6.11 Presentato l’emendamento, il Presidente porrà in votazione l’accoglimento o il rigetto di ogni singolo emendamento.
6.12 Il testo dello Statuto, quale risulterà dopo eventuali emendamenti accolti, verrà posto in votazione nel suo complesso.
6.13 É facoltà del Presidente togliere la parola ad ogni oratore, dopo averlo ammonito circa il superamento del tempo assegnato.
6.14 Trattandosi di variazioni statutarie il Presidente verrà in Assemblea esplicitamente autorizzato ad adottare tutte le iniziative che si rendessero necessarie per il successivo deposito dell’atto presso il notaio prescelto e per la regolarità delle procedure.
TITOLO IV – MODALITA’ PER LE ELEZIONI ASSEMBLEARI
Art. 7 – Assemblea elettiva
7.1 L’Assemblea Nazionale Elettiva è indetta, con preavviso minimo di 90 giorni, con delibera del Consiglio Nazionale da diramare a tutti i Comitati Regionali per la opportuna informativa alle Pro Loco di competenza.
7.2 Il Consiglio Nazionale, con atto successivo, insedia la Commissione verifica poteri composta da un Presidente e due o più componenti.
7.3 La convocazione deve indicare la data, l’ora ed il luogo della riunione, l’ordine del giorno.
7.4 Tutti i Delegati si intendono formalmente convocati per l’Assemblea Nazionale all’atto della loro elezione.
7.5 Nella medesima assemblea ogni candidato potrà presentare una sola ed unica candidatura pena l’ineleggibilità del candidato che fosse incorso in tale situazione.
7.6 Tutte le votazioni riferite a persone debbono essere effettuate esclusivamente a scrutinio segreto, ai sensi dell’articolo 24.3 dello Statuto, mediante schede appositamente predisposte.
7.7 La disposizione delle candidature sulle schede viene stabilita secondo l’ordine alfabetico dei candidati.
7.8 Le schede sono bloccate: la cancellazione o l’aggiunta di nominativi invalidano la scheda.
7.9 Ogni elettore non può esprimere più di una preferenza in ogni elezione.
7.10 Nel caso che vi sia un unico candidato l’elezione potrà avvenire anche per acclamazione.
7.11 L’Assemblea Nazionale Elettiva è inizialmente e provvisoriamente presieduta dal Presidente del Comitato Regionale UNPLI territorialmente competente che provvede alla verifica della sua validità statutaria.
7.12 L’Assemblea Nazionale Elettiva, quale suo primo atto, elegge fra i partecipanti il proprio ufficio di presidenza composto da un Presidente, un Vice Presidente, un Segretario, scelti tra i soci delle Pro Loco che non abbiano candidati candidate a cariche elettive.
7.13 Subito dopo l’elezione dell’ufficio di presidenza, l’Assemblea Nazionale nomina il seggio elettorale, composto da un Presidente, un Segretario ed un numero dispari adeguato di scrutatori (da 3 a 9), scelti tra soci di Pro Loco affiliate all’UNPLI che non abbiano candidati a cariche elettive.
7.14 I seggi vanno assegnati ai candidati che hanno riportato il maggior numero di preferenze e, in caso di parità prevale il rappresentante della Pro Loco con maggiore anzianità di iscrizione all’UNPLI o, in subordine alla maggiore età anagrafica.
7.15 Di tutte le operazioni di scrutinio deve essere redatto apposito verbale, sottoscritto dagli scrutatori, da allegare al verbale della riunione in cui si effettua la votazione.
7.16 Tutte le cariche devono essere rinnovate allo scadere del quadriennio, anche se la carica è stata acquisita nel corso dello stesso.
7.17 Chi è eletto ad una carica sociale decade dal proprio mandato qualora non risulti più associato a una Pro Loco iscritta all’UNPLI di cui ne abbia anche la rappresentanza.
7.18 Entro la fine del mese di marzo chiunque ricopra una carica sociale dovrà depositare presso la Segreteria Generale un’attestazione da cui risulti, per l’anno in corso, sia la propria personale regolare posizione associativa presso la Pro Loco di appartenenza che la regolare iscrizione della stessa all’UNPLI.
7.19 Il Presidente dell’Assemblea Nazionale Elettiva proclama ufficialmente tutti gli eletti.
7.20 Eventuali irregolarità emerse nel corso dell’Assemblea Nazionale Elettiva vanno denunciate, pena inammissibilità del ricorso, entro una settimana dalla data di svolgimento al Presidente Nazionale uscente che le trasmetterà entro le successive 48 ore al Collegio Nazionale dei Probiviri competente che dovrà obbligatoriamente esprimere, sentite le parti in causa, la propria decisione entro dieci giorni.
7.21 Il Collegio Nazionale dei Probiviri competente è quello neo eletto salvo il caso che le irregolarità denunciate riguardino irregolarità dell’Assemblea o lo riguardino direttamente nella sua collegialità o nelle persone di propri componenti; in tale ultima particolare situazione sarà il precedente Collegio ad emettere la decisione.
Art. 8 – Elezione del Presidente Nazionale
8.1 I requisiti per la candidatura a Presidente dell’UNPLI sono espressamente regolati dallo specifico capitolo del Regolamento assembleare.
8.2 Le candidature a Presidente Nazionale, redatte su apposita modulistica predisposta dalla Segreteria Nazionale dell’UNPLI e allegata al presente Regolamento sotto la lettera A devono pervenire sia al Presidente Nazionale uscente che a quello Regionale di appartenenza almeno quarantacinque giorni prima della data prevista per l’Assemblea Nazionale accompagnate da autocertificazioni che attestino la regolarità del rapporto associativo sia nell’anno precedente sia in quello in corso.
8.3 Le candidature pervenute in maniera difforme non saranno prese in considerazione.
8.4 In caso di decadenza, di dimissioni o di impedimento definitivo intervenuto durante il corso del mandato si dovrà procedere, con apposita Assemblea Nazionale da convocarsi entro novanta giorni, a eleggere il nuovo Presidente.
Art. 9 – Elezione del Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti e del Collegio Nazionale dei Probiviri
9.1 Possono candidarsi alle cariche dei Collegi dei Revisori dei Conti e dei Probiviri dell’UNPLI tutti i Soci, in godimento dei diritti civili e politici, di Pro Loco regolarmente iscritte all’UNPLI.
9.2 Le candidature per i suddetti Organi Collegiali Nazionali, redatte su apposita modulistica predisposta dal Segretario Generale dell’UNPLI e allegata al presente Regolamento sotto la lettera B, devono pervenire sia al Presidente Nazionale che a quello Regionale di appartenenza almeno trenta giorni prima della data prevista per l’Assemblea Nazionale Elettiva accompagnate da autocertificazioni che attestino la regolarità del rapporto associativo sia nell’anno precedente sia in quello in corso.
9.3 Le candidature pervenute in maniera difforme non saranno prese in considerazione.
9.4 In caso di decadenza o di dimissioni durante il corso del mandato, i decaduti o dimessi sono sostituiti dai primi dei non eletti nelle rispettive graduatorie. Se le decadenze o dimissioni raggiungono il numero dei componenti originariamente eletti si deve procedere a elezioni per il rinnovo dell’organo collegiale mediante Assemblea Nazionale da convocarsi entro 90 giorni con le modalità previste dallo Statuto.
Statuto Nazionale UNPLI
come modificato il 29 novembre 2015 dall’Assemblea Nazionale di Roma – Atahotel Villa Pamphili